ADDIO AI DEBITI, INIZIA UNA NUOVA VITA
Parte Terza
Prosegue l’analisi dei rimedi previsti dalla Legge 3/2012 alle crisi da sovra indebitamento, con il presente articolo, daremo uno sguardo agli aspetti procedurali.
L’accordo con i creditori.
La proposta
La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza o la sede principale, ed entro tre giorni deve essere presentata all’Agente di riscossione ed agli Uffici Fiscali ed agli Enti locali, con la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e con l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Il deposito comporta la sospensione del decorso degli interessi legali o convenzionali, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Il Tribunale verifica se la proposta rispetta i requisiti previsti della Legge 3/2012, disponendo, se del caso, l’integrazione della documentazione, con concessione di termine perentorio per adempiervi.
Superato il vaglio preliminare, il Giudice fissa udienza per l’omologazione, che deve celebrarsi entro novanta giorni dal deposito del ricorso.
La comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza.
Il decreto di fissazione dell’udienza, che deve essere comunicato ai creditori, contiene, inoltre, alcune indicazioni circa la pubblicità che deve essere data allo stesso, e se il debitore svolge attività di impresa, deve essere trascritto presso il Registro delle Imprese, nonché presso i competenti Uffici, nel caso in cui nella proposta sia prevista la liquidazione di beni immobili o mobili registrati
Con lo stesso decreto, il Tribunale dispone che non possono essere iniziate e/o proseguite le azioni esecutive e/o cautelari contro il debitore, sospensione che però non opera per i titolari di crediti impignorabili.
Il consenso dei creditori
Entro dieci giorni prima dell’udienza di omologazione, i creditori possono far pervenire la dichiarazione di consenso alla proposta, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca dei quali è previsto nella proposta l’integrale pagamento, non hanno diritto di esprimersi, così come sono esclusi dalla possibilità di esprimere il consenso: il coniuge del debitore ed i suoi parenti sino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta.
Affinché sia raggiunto un accordo utile ai fini dell’omologazione, la proposta deve raggiungere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi, precisando che il silenzio vale come assenso.
Raggiunto l’accordo, viene trasmessa a tutti i creditori relazione illustrativa, nonché il testo dell’accordo, ed i creditori hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento per sollevare contestazioni circa la sussistenza dei presupposti oggettivi/soggettivi, sulla fattibilità del piano, sulla quantificazione dei crediti, sulla legittimazione degli altri creditori, etc.
Successivamente, la relazione ed il testo dell’accordo sono inviati al Giudice unitamente all’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (naturalmente diversa da quella allegata alla proposta).
Nel caso in cui la percentuale di consensi non venga raggiunta, l’OCC o il Professionista riferirà al Giudice, che disporrà la revoca del decreto di ammissione.
L’omologa
Superato il vaglio iniziale avvenuto al momento del deposito della proposta, gli elementi che il Tribunale è chiamato a valutare nella fase di omologazione del piano, riguardano principalmente l’assenza di iniziative del debitore in frode ai creditori, e la capacità del piano di assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e degli altri crediti di cui all’art. 7, comma 1 della Legge 3/2012.
È consentito ai creditori dissenzienti od esclusi, e ad ogni altro interessato, di contestare la convenienza dell’accordo. Il Tribunale concede, quindi, omologazione, se ritiene che con l’attuazione dell’accordo, i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto si otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Effetti della omologa dell’Accordo
Una volta omologato, l’accordo diviene per il debitore e per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura, e ciò a prescindere dal fatto che abbiano espresso il loro consenso o meno, alla proposta.
Ulteriore effetto dell’omologazione dell’accordo, è che i soggetti che abbiano un credito od un titolo posteriore, non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (compreso i beni conferiti in garanzia dai terzi).
L’esecuzione dell’accordo.
Una volta omologato, il Tribunale la nomina il liquidatore, che ha compito di vigilanza sull’adempimento dell’accordo, comunicando ai creditori eventuali irregolarità e risolve eventuali difficoltà che possono sorgere durante l’esecuzione dello stesso.
Il Tribunale, decide inoltre sulle eventuali contestazioni sorte, e può disporre la sospensione dell’accordo qualora emergano gravi e giustificati motivi; verifica la conformità degli atti dispositivi del patrimonio al piano; autorizza lo svincolo di somme ed ordina la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Nel prossimo articolo, verrà illustrata la procedura relativa al Piano del Consumatore.
Avv. Carlo Calò