Qualche settimana fa si è celebrata la festa dei nonni, sorge spontanea una riflessione sul valore della presenza degli stessi nella vita di ogni bambino/nipote.
l ruolo dei nonni nella vita dei nipoti è certamente stato oggetto, ed ancora sarà, di studi psicologici e sociologici ma anche in campo giuridico, negli ultimi anni, è stata dedicata particolare attenzione a questo tema.
Circa un decennio fa, infatti, con l’introduzione della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, veniva novellato l’art. 155 del Codice Civile, che nel suo primo comma sanciva il diritto del minore “a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, norma che trovava applicazione in tutti i giudizi relativi alle crisi familiari, anche a quelle riguardanti le famiglie di fatto.
Era, infatti, da tempo riconosciuto in giurisprudenza che “… Il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul minore, non può senza plausibile ragione, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall’ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenuti in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso …” ( Ex pluribus Cass. Civ. Sez.I, 24.02.1981, n. 1115).
Secondo l’interpretazione maggioritaria questa norma sanciva un diritto esclusivo del minore, senza però riconoscere anche un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, negando, quindi, a questi ultimi, ogni legittimazione ad intervenire nei giudizi relativi alla crisi familiare. Non veniva riconosciuto un diritto pieno dei nonni, quanto piuttosto un obbligo per i genitori affinché salvaguardassero il minore a non essere privato, nel suo percorso di crescita e formazione, dell’apporto e della frequentazione degli ascendenti.
Detto quadro normativo muta significativamente con la legge 219/2012 e con il D.lgs 154/2013 che introducono rispettivamente nel nostro codice civile l’art. 315 bis e 317 bis.
L’art. 315 bis, rubricato “Diritti e doveri dei figli” prevede, al suo secondo comma, che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” . La novità apportata dalla citata norma consiste nel regolare la vita familiare non solo nella fase patologica, cioè di rottura dell’unione tra genitori, ma anche nella fase fisiologica, quando la famiglia è ancora unita.
Ma ancora più significativo e, se vogliamo, rivoluzionario, è l’apporto dell’art. 317 bis c.c. laddove prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.
Con questa disposizione il legislatore sembra aver riconosciuto un vero e proprio diritto in capo ai nonni, diritto che rappresenta il contraltare di quello riconosciuto ai nipoti con la riforma del 2006. Inoltre, la collocazione dell’art. 317 bis c.p.c., nell’ambito delle disposizioni in materia di filiazione, determina che tale diritto sorga al tempo della nascita del nipote e che la sua esistenza e tutela prescinda dalla presenza di una crisi tra i genitori. Si tratta, quindi, di un diritto a partecipare alla vita del nipote sin dalla sua nascita.
Infine, è riconosciuto al Giudice, il potere di emettere provvedimenti basati sul proprio prudente apprezzamento, che abbiano come primario punto di riferimento, la serena crescita e l’equilibrio del minore, pertanto, più degli altri, detti provvedimenti potranno essere flessibili e modificabili. (Ex pluribus Cass. Civ. Sez. I, 21.04.2015, n. 8100).
Avv. Ilaria Scaramelli