Oramai volto al termine il tanto atteso periodo estivo, ci sarà certamente qualcuno deluso dalle trascorse vacanze, qualcuno che vi ha impiegato denaro e riposto la legittima speranza di ritagliarsi un periodo di relax e riposo dopo un inverno di fatiche.
Purtroppo, non sempre l’auspicata vacanza è quella che ci eravamo immaginati, e che, soprattutto, avevamo acquistato al momento della prenotazione. Spesso il turista rimane deluso e frustrato dal viaggio a causa dei disservizi e della mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.
Non tutti forse sanno che, in situazioni simili ed in presenza di determinati presupposti, il turista, ha diritto al risarcimento del c.d. “Danno da vacanza rovinata”, riconosciuto e definito, dopo un lungo iter legislativo e giurisprudenziale, dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.lgs n.79/2011).
Il legislatore ha infatti previsto che in caso di inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico acquistato, e nel caso in cui detto inadempimento e/o inesatta esecuzione siano di non scarsa importanza, il turista potrà richiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si pensi alle ipotesi in cui la sistemazione in albergo, od in qualsiasi altra struttura ricettizia, non corrisponda a quella acquistata o sia di livello qualitativo inferiore; all’ipotesi in cui i servizi siano scarsi e deludenti rispetto a quelli offerti o, addirittura, inesistenti, nonché alla cattiva organizzazione di spostamenti, escursioni, gite, anch’esse comprese nel pacchetto acquistato.
In dette circostanze, ed in altre di simile natura, il turista ha diritto al risarcimento di due distinte voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale.
La prima delle suddette fattispecie è individuabile nel pregiudizio economico subito e potrà corrispondere al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione dello stesso, nel caso in cui il consumatore non abbia goduto di alcuni servizi o abbia subito contrattempi e disguidi di vario genere. A ciò si dovrà aggiungere il danno economico subito dal turista per gli eventuali esborsi dallo stesso sostenuti, al fine di ovviare a determinati inconvenienti verificatisi.
Il danno non patrimoniale, consiste invece nel vero e proprio pregiudizio psicologico (turbamento, stress, disagio) inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita, che avrebbe potuto apportare la vacanza rovinata.
In ordine all’onere della prova, sarà certamente più semplice dimostrare e, quindi quantificare, il danno patrimoniale mediante l’esibizione di giustificativi di spesa, rispetto alla quantificazione del danno non patrimoniale, poiché è assai complicato fornire la prova dello stress e/o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza.
In tale caso, a seguito delle notevoli evoluzioni giurisprudenziali, è oramai orientamento consolidato quello per cui “… In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori all’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretto e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero …” ( Tribunale di Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036).
Pertanto, dando per scontata l’esistenza del danno non patrimoniale, la sua quantificazione, sarà rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, che lo liquiderà in via equitativa. (ex pluribus Tribunale di Como, Sez. I, 18/07/2014 n. 1304).
Avv. Ilaria Scaramelli