ADDIO AI DEBITI, INIZIA UNA NUOVA VITA
Parte Quarta
La procedura di omologazione del Piano del Consumatore.
La Proposta di Piano del Consumatore, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza, ed il Tribunale accerterà subito se la stessa soddisfa i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, nonché l’assenza di atti compiuti dal debitore in frode ai creditori. Ove il Tribunale ravveda la necessità di integrazione della documentazione, può concedere al consumatore termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.
Il Tribunale fissa, quindi, l’udienza per la convocazione dei creditori, disponendo che la proposta ed il decreto siano trasmessi ai creditori e ciò almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata. Tra il giorno del deposito e quello dell’udienza, non devono decorrere più di sessanta giorni.
Il Tribunale, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione di singole azioni esecutive o di singoli procedimenti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.
Nella procedura di omologazione del Piano del Consumatore, non è previsto che i creditori debbano esprimersi sulla proposta prima dell’udienza, né è prevista alcuna soglia al di sotto della quale il loro mancato consenso, precluda l’omologazione del Piano.
Solo all’udienza fissata per l’omologazione i creditori potranno esprimere le loro eventuali contestazioni.
Il procedimento di omologazione del Piano del Consumatore, si conclude con un provvedimento del Tribunale che concede o nega la stessa, che dovrebbe essere emanato entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
Avvenuta l’omologazione, il Tribunale disporrà le idonee forme di pubblicità dello stesso, che dovrà essere trascritto negli appositi Registri, quando il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.
Effetti della omologa del Piano.
Il Piano, una volta omologato, è vincolante per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologazione, restando impregiudicati i diritti di tali creditori verso i coobbligati, fideiussori ed obbligati in regresso.
Con l’omologazione del Piano, si ha il divieto per i soggetti che abbiano un credito posteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione, nonché il blocco di tutte le azioni esecutive da parte degli stressi, sui beni inseriti nel Piano, ed anche sui beni conferiti da terzi a garanzia.
L’esecuzione del Piano
La fase di esecuzione del Piano, è identica alla fase di esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione.
Sarà quindi compito dell’OCC o del Professionista, proporre al Tribunale la nomina del liquidatore, se prevista dall’accordo, risolvere eventuali difficoltà che possono sorgere durante l’esecuzione dello stesso; svolgere il compito di vigilanza sull’adempimento dell’accordo comunicando ai creditori eventuali irregolarità.
Saranno di competenza del Tribunale la nomina e la sostituzione del liquidatore (ove prevista dall’accordo), la decisione sulle contestazioni; disporre eventuale sospensione dell’accordo qualora emergano gravi e giustificati motivi; sentito il liquidatore, verifica gli la conformità degli atti dispositivi del patrimonio al piano; autorizza lo svincolo di somme, ordina la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Nel prossimo articolo, affronteremo il tema della Liquidazione del Patrimonio.
Avv. Carlo Calò