ADDIO AI DEBITI, INIZIA UNA NUOVA VITA
Parte Seconda
L’Accordo di Ristrutturazione dei debiti – il Piano del Consumatore
Con il precedente articolo, è stata fornita la panoramica generale sui rimedi che la Legge 3/2012 fornisce a tutti quei soggetti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, si trovano nell’impossibilità di onorare i debiti contratti.
La legge, nel corso degli ultimi tempi, sta trovando sempre più applicazione ed anche i Tribunali vedono con favore tale procedura che consente di evitare tutti gli altri procedimenti tesi al recupero del credito.
Oggi entriamo nel vivo delle procedure di esdebitazione, illustrando il contenuto che dovranno avere l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti ed il Piano del Consumatore.
L’Accordo di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti.
Il principale obiettivo a cui mira l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è la liquidazione o il salvataggio dell’impresa.
La procedura è dunque rivolta principalmente a quegli imprenditori che si trovino in una situazione di sovraindebitamento (perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte), e che, per le proprie caratteristiche, non sono soggetti od assoggettabili alle procedure previste dalla Legge Fallimentare (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione previsti dall’art. 182 bis LF).
La domanda relativa all’Accordo (e del Piano del Consumatore), deve contenere un piano con cui :
- Siano previste scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi.
- Venga assicurato il regolare pagamento dei debiti impignorabili (c.f.r. art. 545 c.p.c. e le disposizioni delle leggi speciali).
- Venga previsto che il pagamento integrale dei tributi dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, anche se dilazionato.
- È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno od ipoteca, possano essere soddisfatti anche in modo parziale, a condizione però, che venga assicurato il loro pagamento in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la liquidazione del patrimonio del debitore al valore di mercato.
- È possibile prevedere la forte riduzione degli altri crediti diversi da quelli sopra indicati, anche se muniti di prelazione.
- È anche possibile prevedere, che i debiti possano essere soddisfatti in qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri.
- Nel caso in cui il patrimonio del debitore non sia sufficiente la fattibilità del piano, dovranno essere indicate le garanzie prestate anche da terzi (con il proprio patrimonio o con il proprio reddito), per il suo integrale adempimento, in tal caso, anche i terzi garanti dovranno sottoscrivere il piano.
- Qualora, sia prevista la continuità dell’impresa, il piano può contenere la previsione di una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione, per i creditori muniti di prelazione (ad eccezione del caso in cui sia prevista nel piano la liquidazione dei beni su cui insistono i titoli di prelazione).
- Può essere data la disponibilità a far nominare dal Tribunale un Gestore della liquidazione dei beni.
- Possono essere previste limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, con limitazioni al mercato del credito al consumo ed all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico ed a credito.
Alla proposta di accordo, deve allegata da tutta una serie di documenti:
- L’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute.
- L’elenco di tutti i beni del debitore.
- L’indicazione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni.
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
- L’indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore.
- L’elenco delle spese necessarie al proprio sostentamento e della sua famiglia.
- Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con relativa attestazione di conformità (nel caso di imprenditori).
Il Piano del Consumatore
I contenuti del Piano del Consumatore (ed i documenti da allegare alla relativa domanda), non sono molto diversi rispetto a quelli della proposta di accordo, dato che la principale differenza consiste nella “relazione particolareggiata” predisposta da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o da Professionista, che deve contenere:
- L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni.
- L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
- Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.
- L’indicazione dell’esistenza di eventuali di atti del debitore impugnati dai creditori.
La Relazione particolareggiata, deve, infine contenere il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione, con attestazione della fattibilità del piano.
Con il prossimo articolo, vedremo gli aspetti procedurali relativi all’Accordo di Ristrutturazione dei debiti.
Avv. Carlo Calò