Responsabilità del medico
Perdita di chance di sopravvivere: maggiori sarebbero state le possibilità di sopravvivere, maggiore sarà il risarcimento economico che spetterà ai familiari del cuius.
Il “Caso Morosini”, trattato in uno dei precedenti articoli, ci ha permesso di riflettere su un importante tematica del diritto contemporaneo: la perdita di chance di sopravvivenza.
La “possibilità di salvarsi” è riconosciuta nel nostro ordinamento come un vero e proprio bene giuridico meritevole di essere tutelato, sia in sede penale, che in quella civile.
In ordine alla tutela penale della perdita di chance di sopravvivenza, abbiamo già rilevato come la stessa, per lungo tempo, sia stata influenzata dalla regola del “più probabile che non”, mentre, all’indomani della sentenza Morosini, sembra che tale regola sia destinata ad essere superata (così come da tempo è stata superata per quel che concerne il diritto civile), soprattutto se il Tribunale Penale di Pescara, nel motivare la sentenza di condanna già pronunciata nei confronti dei medici, dovesse sposare il ragionamento del PM, secondo cui: “… Non avremo mai la certezza che seguendo correttamente il protocollo si sarebbe salvata la vita di Morosini, ma è inaccettabile che quando esiste una chance chi ha il dovere di agire non agisca …”.
Ma in sede civile, come viene risarcita la perdita di chance?
Dal punto di vista civilistico, la “perdita di chance” viene intesa come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, dalla quale risulti provata la sussistenza di un danno concreto ed attuale, deve essere risarcita; (a tal proposito si veda: Cass. civ., sez. III, 04.03.2004, n. 4400, in La Resp. civ., 2004, 3, p. 216; si veda anche Cass. civ., 11.05.2010, n. 11353, in Giust. civ. mass., 2010, p.716).
In ordine al risarcimento danni per perdita di chance di sopravvivenza, la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza (tra le altre la Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 27.03.2014 n° 7195) chiarisce che, in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile autonomamente, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché determini la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico ed allorché, per effetto del ritardo, faccia perdere al paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita, nonché la possibilità di vivere più a lungo di quanto, poi, effettivamente vissuto.
Dunque, è ormai pacifico che il danno da perdita di chances è meritevole di essere risarcito.
La domanda successiva è quindi la seguente: ci sono “soglie” minime al di sotto delle quali non è legittimo chiedere il risarcimento, oppure, se una perdita di chances c’è, questa va risarcita, anche qualora fosse minima? In passato, anche in sede Civile (come in sede Penale, almeno sino alla sentenza Morosini), valeva la regola del “più probabile che non”, ma già a partire dal 2008, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il danno da perdita di chance si produce innegabilmente quando vengano ridotte le possibilità di accedere ad un risultato utile, senza che sia effettivamente richiesta una incidenza percentuale minima sul nesso eziologico. Dunque, la chance, per essere risarcita, non deve essere necessariamente “probabile“ (ovvero superiore al 50%), ma anche solo possibile e, financo, “sperabile“ (e quindi, in termini percentualistici molto bassi).
Alla luce di quanto detto, importante comprendere che, la quantificazione delle chance di sopravvivenza non serve al giudice per decidere se risarcire o non risarcire il danno reclamato dai familiari del de cuius, ma serve solo a stabile il quantum risarcibile: maggiori sarebbero state le possibilità di sopravvivenza, maggiore sarà l’ammontare del danno.
Chi saranno i soggetti legittimati ad agire contro il medico e contro la struttura ospedaliera per richiedere il risarcimento del danno? In linea di massima tutti gli Eredi del deceduto, ma, sul punto, rimandiamo al prossimo articolo in cui torneremo ad occuparci, per l’ultima volta, del tema di “perdita di chance di sopravvivenza” ed illustreremo quale sia la procedura necessaria per poter arrivare al risarcimento del danno, quali siano i soggetti legittimati ad agire in giudizio in nome e per conto del malato deceduto ed in base a quali calcoli il Giudice determina l’ammontare economico del risarcimento.
Avv. Lorenzo Murgia