ADDIO AI DEBITI, INIZIA UNA NUOVA VITA
Parte Prima
L’incubo di ogni Famiglia: la perdita del lavoro, una grossa spesa imprevista, una malattia, ed ecco che il malcapitato si trova improvvisamente
– e senza nessuna colpa da parte sua – nell’impossibilità di far fronte alle rate del mutuo, al rimborso del finanziamento, alle tasse ed ai tributi, con Banche, società di recupero crediti ed Equitalia, che iniziano ad inviare lettere su lettere ed a tempestare di telefonate sempre più minacciose, sino alla comparsa dell’Ufficiale Giudiziario che bussa alla porta per notificare un atto, o, peggio, eseguire il pignoramento dei beni e della casa.
Quella che fino a poco tempo fa appariva una situazione senza speranza e rimedio, oggi può essere affrontata e combattuta con successo con nuovi strumenti: la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (non a caso chiamata al momento della sua entrata in vigore, “Legge anti suicidi”), consente attraverso le procedure di “Composizione delle crisi da sovra indebitamento”, di azzerare i debiti, bloccare tutte le pretese dei creditori e ripartire da capo.
Vediamo quindi chi, ed a quali condizioni, può ricorrere alle procedure di “esdebitazione”.
I requisiti soggettivi
I soggetti che possono accedere ai benefici previsti della Legge 3/2012 sono tutti quei debitori che non sono soggetti al fallimento (Legge fallimentare: Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942): piccoli imprenditori, professionisti, artisti od altri lavoratori autonomi, Enti privati non commerciali, come ad esempio le associazioni e le fondazioni, gli imprenditori agricoli, i consumatori ed i privati in genere.
I requisiti oggettivi
Il requisito oggettivo è il “sovraindebitamento”, definito dal Legislatore con formula molto ampia come “… la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente …” (c.f.r. art. 6 L. 3/2012).
Le procedure
Le procedure messe a disposizione dei consumatori dalla L. 3/2012, sono:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti in base ad un piano proposto dal debitore;
- il piano del consumatore, diretto allo stesso risultato, senza, però, l’accordo con i creditori;
- la liquidazione dei beni del debitore.
Queste procedure, purché il debitore rispetti gli impegni presi con i creditori, non comportano necessariamente il pagamento integrale di tutti i debiti, né la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, che così avrà, al termine delle procedure, una nuova base di partenza per ripartire daccapo.
Con l’accordo di ristrutturazione, il debitore propone ai creditori, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, un piano di rientro dei propri debiti che, assicurato il pagamento di alcune categorie di crediti (è possibile il pagamento parziale dei creditori privilegiati ed i tributi possono essere dilazionati), preveda scadenze e modalità di pagamento, accompagnato da una relazione particolareggiata, che illustri, tra le altre cose, le ragioni che hanno portato all’indebitamento ed all’impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte; il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, nonché le ragioni di convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni.
Depositato il piano di ristrutturazione presso il Tribunale, questi ne verifica i presupposti di ammissibilità, poi fissa un’udienza con i creditori, ordina la pubblicazione del piano e stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive contro il debitore.
Il Tribunale, poi, ottenuto il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza dell’ammontare di crediti, omologa il piano.
La principale caratteristica che distingue l’accordo di ristrutturazione dal piano del consumatore, risiede nel fatto che con questo, il debitore non deve ottenere l’assenso dei creditori, ma è sufficiente ottenere l’omologazione da parte del Tribunale che decide sulla fattibilità.
Il consumatore, anche in questo caso, deve presentare relazione particolareggiata analoga a quella prevista per l’accordo.
Proprio perché non è previsto il consenso dei creditori al piano, il Tribunale è chiamato ad una più attenta analisi dello stesso, sia riguardo alla effettiva possibilità per il debitore di onorarlo, sia riguardo alla “meritevolezza” del debitore ad ottenere i benefici concessi dalla procedura, nonché riguardo all’assenza di condotte colpevoli allorquando il debitore assunse le obbligazioni che oggi non è più in grado di onorare.
Per entrambe le procedure, è necessario che il debitore renda conto, senza omissione alcuna, di tutta la propria consistenza patrimoniale, indicando tutti gli elementi che possono portare il Tribunale a ritenere realizzabile l’accordo/piano proposto.
Sia l’accordo di ristrutturazione che il piano del consumatore, una volta omologati dal Tribunale, divengono obbligatori per tutti i creditori, che pertanto, una volta realizzate e portate a buon fine le dette procedure, non avranno più titolo per andare a cercare l’ormai ex debitore e non potranno intraprendere nuove azioni esecutive per i “vecchi” debiti ormai estinti.
Con la liquidazione del patrimonio, come dice la parola stessa, il debitore “consegna” ai creditori tutto il proprio patrimonio (tranne i beni impignorabili) affinché questi soddisfino le proprie ragioni.
Tale procedura può essere attivata quando il debitore non può fare ricorso alle altre già esaminate, o perché non ricorrono le condizioni di ammissibilità per accedere all’accordo od al piano del consumatore, oppure perché gli effetti dell’accordo e del piano sono cessati dopo l’omologazione come, ad esempio: quando il debitore non esegue regolarmente ed integralmente gli impegni assunti alle scadenze concordate, o non presta le garanzie previste; quando c’è la revoca dell’accordo o dell’omologazione a seguito del compimento da parte del debitore di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; oppure quando, con dolo o con colpa grave, il debitore ha aumentato o diminuito il passivo, o sottratta una parte rilevante dell’attivo.
Anche in questo caso, durante la liquidazione del patrimonio, le azioni esecutive in atto sono sospese, ed al termine della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, questi tornerà libero, ed i creditori non potranno più aggredirlo per i vecchi debiti.
I vantaggi che offrono le procedure di esdebitazione.
Il principale vantaggio che offrono le procedure di esdebitazione, risiede nella circostanza che, se portate a buon fine, il soggetto che vi accede è liberato da tutti i debiti precedenti, cosicché non avrà più timore che i “vecchi” creditori (banche, finanziarie, agenzie recupero crediti, Equitalia etc.), possano bussare alla sua porta chiedendo l’adempimento di debiti che, ormai, non esistono più.
Altro elemento di sicuro rilievo dell’accesso alle procedure di esdebitazione, è che ai creditori finché sono in corso le procedure, è vietato proseguire od iniziare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore.
A ciò si aggiunga che anche dal punto di vista economico, tali procedure possono portare significativi vantaggi per il debitore, che può vedere chiuse le vecchie vicende con il pagamento di somme notevolmente minori rispetto all’ammontare dei debiti, e per di più con il beneficio della dilazione.
Conclusioni
La Composizione delle crisi da sovra indebitamento, offre indubbiamente al consumatore una dignitosa ed onorevole via di uscita ai dissesti economici che possono a lui presentarsi.
Si specifica che dopo questa panoramica iniziale, verranno pubblicati ulteriori articoli che affronteranno punto per punto le singole procedure, al fine di offrire ai soggetti che vi fossero interessati, spunti di riflessione circa l’opportunità o meno di fare ricorso alle possibilità offerte dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
Ciò detto, è bene chiarire che le procedure di esdebitazione sono estremamente complesse, pertanto si consiglia di accostarsi alle stesse con l’ausilio dell’Avvocato.
Avv. Carlo Calò
Riferimenti normativi:
- Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
- Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942.