L’Art. 316 bis del Codice Civile, così dispone “… quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli …”.
Com’è facile comprendere, lo scopo della norma è quello di evitare ai minori, con genitori in grave dissesto economico, le dolorose difficoltà derivanti dallo stesso, tramite una “rete di protezione” che gli ascendenti sono chiamati a mettere in atto.
In realtà, l’intervento economico degli ascendenti in favore dei nipoti, può essere chiesto non solo nel caso in cui entrambi i genitori non siano nella materiale possibilità di provvedere al sostentamento materiale dei figli (perché ad esempio, disoccupati o gravemente malati), ma anche quando, come precisato da una recente pronuncia del Tribunale di Parma (Decreto del 13.05.2014 Procedimento n. 6449/13, Presidente Dott. Roberto Piscopo), i genitori volontariamente omettano di effettuare il mantenimento (perché ad esempio hanno abbandonato i minori), oppure, nel caso in cui uno solo dei genitori si sottrae dall’effettuare il mantenimento, e l’altro sia nell’oggettiva impossibilità di provvedervi (caso questo, che purtroppo si verifica nelle separazione dei coniugi più travagliate).
Vi è però un importante elemento da considerare.
Quando ci troviamo di fronte al terzo caso, il genitore può chiedere l’intervento degli ascendenti solo dopo aver tentato invano il recupero del credito nei confronti del genitore inadempiente.
Sul punto si è espressa la Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 20509/2010 (Presidente, Dott. Maria Gabriella Luccioli), che ha stabilito come gli ascendenti non sono tenuti ad intervenire economicamente, se il genitore non inadempiente ha proprie capacità patrimoniali e reddituali.
Con tale sentenza, la Suprema Corte ha ribaltato il giudizio di primo grado, ove era stata accolta la domanda di una madre separata, che aveva agito contro i suoceri per ottenere il mantenimento dei nipoti in ragione dell’inadempimento da parte del loro figlio-ex marito.
Il giudice di prime cure, aveva posto a carico dei suoceri un assegno di E. 700,00 mensili in ragione del fatto che il di loro figlio, aveva omesso di versare il contributo al mantenimento. La Cassazione invece, essendo emerso che la donna aveva sia capacità patrimoniali autonome, sia capacità lavorativa (era anche laureata), ha revocato l’obbligo posto in capo agli ascendenti, essendo la nuora ben in grado di provvedere a sé ed ai proprio figli.
Infatti, l’obbligo dei genitori al mantenimento della prole, è un obbligo primario ed imprescindibile, mentre quello degli ascendenti è sussidiario ed eventuale.
Ulteriore prova della sussidiarietà di tale obbligo, è data dal fatto che i genitori, una volta venuta meno l’oggettiva impossibilità a provvedere alla prole, tornano immediatamente ad essere direttamente obbligati, liberando così gli ascendenti.
La domanda di intervento può essere proposta nei confronti di tutti gli ascendenti, ma sarà poi il Giudice ad indicare, dopo l’esame delle diverse possibilità economiche di ciascuno degli stessi, quali, tra questi, siano tenuti effettivamente ad intervenire in soccorso dei nipoti.
L’ausilio dovrà essere principalmente di natura economica, ma viene tenuta in considerazione anche la possibilità di offrire immobili, oppure il tenere con se i nipoti per alcuni giorni a settimana o per i periodi di vacanza.
Vi è però da tenere ben presente, che la contribuzione economica da parte degli ascendenti in esecuzione del detto obbligo, non consente agli stessi di aver maggior potere decisionale sull’educazione e sulla crescita dei nipoti, ed è per tale motivo che i primi dovranno corrispondere le somme di denaro di cui al provvedimento del Giudice, direttamente ai genitori del minore, perché siano questi, e non i nonni, a continuare a crescere ed educare i figli.
Avv. Simone Cagnetta